Collaudo e esercizio provvisorio distributore di carburanti
Il titolare del distributore, a seguito dell’autorizzazione ottenuta tramite l’iter della Conferenza dei Servizi (alla quale vengono invitati di base: Comune, Arpa, Ats, VVF ed Agenzia delle Dogane), richiede l’effettuazione del collaudo in ordine alla conformità dell’impianto realizzato.
L’art. 19 dell’Allegato A alla DGR XI/6657 dell’11/07/2022 prevede la facoltà di presentare istanza per l’esercizio provvisorio, in attesa del sopralluogo funzionale al collaudo.
I due procedimenti possono essere presentati contestualmente, mediante una sola pratica, oppure, in alternativa come procedimenti separati.
L’art. 20 della DGR XI/6657, prevede l’obbligo di produrre istanza di collaudo, anche non connessa ad eventuale richiesta di esercizio provvisorio. L’esito positivo della procedura di collaudo, condotta dall’apposita Commissione, costituisce infatti titolo necessario per poter legittimare l’esercizio dell’attività in via continuativa.
Il comma 6 del sopra citato art. 20, tuttavia, impone che il sopralluogo della Commissione di collaudo debba avvenire entro 60 giorni dalla presentazione della relativa istanza. Decorso inutilmente tale termine, è facoltà del titolare dell’impianto presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante la conformità del medesimo al progetto approvato. Tale dichiarazione tiene luogo, a tutti gli effetti, del verbale di collaudo rilasciato dalla Commissione.
Il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio è di competenza del Comune, che deve esprimersi entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta. Decorso tale termine senza che siano stati notificati provvedimenti comunali di diniego, l’atto autorizzativo si intende formato in maniera implicita, per intervenuto perfezionamento del silenzio-assenso.
Normativa di riferimento: artt. da 81 a 102 della Legge regionale 6/2010. La materia del collaudo è normata dall’art. 94 sempre della predetta Legge Regionale.
Le procedure amministrative di attuazione, per gli impianti di distribuzione carburante, sono inoltre declinate dalla vigente Dgr X/6698 del 16/06/2017. L’art. 19 dell’allegato a tale Delibera tratta la tematica del collaudo e dell’esercizio provvisorio e riporta, inoltre, l’elenco dei documenti che devono essere obbligatoriamente acclusi alla pratica.
Ultimo aggiornamento
4 Ottobre 2024, 07:59