Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino Riviera

Accesso Civico

D.lgs. 33/13 art. 5
Linee guida Anac FOIA (del.1309/2016) 

Il d.lgs. 97/2016, modificando l’art. 5, commi 1 e 2, del d.lgs. 33/2013, ha introdotto l’istituto dell’accesso civico, distinto in ordinario e generalizzato. Il primo consente al cittadino di accedere ai documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, il secondo, invece, permette a chiunque di accedere a dati e informazioni ulteriori rispetto a quelli da pubblicare in Amministrazione trasparente.

Il primo, l’accesso ordinario, è previsto dal comma 1 dell’art. 5 del d.lgs. 33/2013 (novellato dal d.lgs. 97/2016): “L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il
diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione”.
Il secondo, l’accesso generalizzato, invece, è disciplinato dal comma 2 del medesimo art. 5.

Accesso civico ordinario o “semplice”

L’accesso civico, previsto dall’art. 5, c. 1 del D. Lgs. n. 33/2013, sancisce il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che l’Ente abbia omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo ai sensi del decreto trasparenza e può essere esercitato rivolgendosi al Responsabile della trasparenza.

Responsabile della Trasparenza: Mariarita Coppo

Via Fornace Merlo n. 2 – 23816 Barzio (Lc)

tel. 0341 910144 – fax 0341 910154

e-mail: info@valsassina.it

La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e sostenuta da un interesse qualificato e deve essere soddisfatta entro 30 giorni con la pubblicazione del documento, dell’informazione o del dato richiesto sul sito internet e la comunicazione del relativo collegamento ipertestuale al richiedente. 

Accesso civico “generalizzato” (FOIA)

Con il D. Lgs. 97/2016 è stato adottato il Freedom Of Information Act (legge sulla libertà d’informazione), che ridefinisce la trasparenza come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all’attività amministrativa.

La nuova norma riconosce a ogni cittadino il diritto di accedere a tutti i dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, senza necessità di essere titolare di situazioni giuridicamente rilevanti.

La richiesta di accesso è gratuita, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dalla P.A. per la riproduzione di dati o documenti su supporti materiali.

Le domande non devono essere generiche, ma devono consentire l’individuazione del dato, del documento o dell’informazione per cui si chiede l’accesso.

L’Amministrazione è tenuta a dare riscontro alla richiesta con un provvedimento espresso entro il termine di 30 giorni, termine sospeso fino al pronunciamento degli eventuali controinteressati, che hanno tempo 10 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte degli uffici per esprimersi. 

Documentazione 

Registro degli accessi

Ultimo aggiornamento

3 Ottobre 2023, 09:34