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: Contratto di Locazione
TRA
La Comunit Montana Valsassina Valvarrone Val DEsino e Riviera, con sede a Barzio, viaFornace Merlo 2, in persona del Dirigente Giacomo Camozzini autorizzato giusto decreto n. del a rappresentare lente;
(di seguito, "Locatore")
E
., con sede a, via., CF e P.Iva., in persona del legale rappresentante, sig./sig.ra;
(di seguito, "Conduttore")
di seguito, il Locatore ed il Conduttore vengono anche denominati singolarmente ed indistintamente "Parte" o congiuntamente "Parti".
PREMESSO CHE
A. il Locatore proprietario degli spazi ubicati allinterno dellarea di propriet della Comunit Montana destinati a parcheggio e spazio polifunzionale e cos composti :
- Spazio Valsassina Piano Terra mq 400,00=
- P.T. magazzini mq 135,00=
- Area Scoperta mq 11.880,00=
meglio identificate in colore rosso di cui alla planimetria allegata (di seguito, l'"Immobili");
B. il Conduttore intende prendere in locazione l'Immobile per l'esercizio delle attivit dicui al bando di gara (allegato) a cui ha partecipato e a seguito di assegnazione definitiva avvenuta con determina dirigenziale n. ____ del______;
C. il Locatore intende concedere in locazione gli Immobili al Conduttore, che intende accettare, ai termini e alle condizioni di cui al presente contratto e di cui al bando allegato.
Tutto ci premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.
1. Premesse ed allegati
1.1Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. Oggetto della locazione
2.1Con il presente contratto, il Locatore concede in locazione al Conduttore, che accetta per s e suoi aventi causa, gli immobili per gli usi consentiti dal bando di gara.
3. Destinazione d'uso
3.1 L'Immobile non destinato ad uso abitativo.
Come previsto dal comma 1 dellart. 8 del Bando Gli spazi concessi in locazione dovranno essere necessariamente ed esclusivamente utilizzati, previa comunicazione per opportuna conoscenza alla Comunit Montana, per manifestazioni fieristiche, eventi fieristici di promozione di beni e attivit prevalentemente prodotti e svolte nel territorio della Comunit Montana o per eventi sportivi. Tutte le altre tipologie di attivit dovranno essere autorizzate preventivamente dalla Giunta della Comunit Montana.
4. Durata della locazione
4.1 La locazione ha durata di 6 (sei) anni, a norma dell'art. HYPERLINK "http://bd88.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=88LX0000109951ART27" 27della HYPERLINK "http://bd88.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=88LX0000109951" L. 27 luglio 1978, n. 392, con decorrenza dalla stipula del presente contratto. Alla scadenza, il contratto si rinnover tacitamente per un uguale periodo di 6 (sei) anni, e cos di seguito di sei anni in sei anni, salvo disdetta di una delle Parti da comunicarsi all'altra Parte a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita almeno 12 (dodici) mesi prima della rispettiva scadenza.
5. Canone di locazione
5.1 Per la locazione dell'Immobile, il Conduttore corrisponder al Locatore un canone annuo pari ad Euro, oltre IVA ed imposte di legge ove applicabili (di seguito, il "Canone"), da corrispondersi al domicilio del Locatore in rate quadrimestrali anticipate.
5.2 Il Canone sar annualmente aggiornato nella misura massima consentita dalla legge (attualmente, in ragione del 75%) della svalutazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai. Analogamente si proceder in caso di rinnovo, anche tacito, del presente contratto.
5.3 In nessun caso il Conduttore avr diritto a pretendere alcuna riduzione del Canone. In particolare, ove nel corso della locazione venga dichiarata l'inabitabilit o l'inidoneit all'uso contrattuale di tutto o parte dell'Immobile per causa non imputabile al Conduttore, il Conduttore non avr diritto a pretendere alcuna riduzione del Canone e, nel caso in cui ci comporti la risoluzione del presente contratto, avr diritto a chiedere unicamente la restituzione della parte del canone anticipato proporzionalmente al mancato godimento, con l'esclusione del risarcimento di ulteriori danni, e ci anche in deroga a quanto previsto HYPERLINK "http://bd88.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=88AG00002667&" dall'art. 1578 c.c..
6. Oneri accessori
6.1 Tutti gli oneri per i servizi relativi all'Immobile (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, il servizio di pulizia, la fornitura dell'energia elettrica, dell'acqua, del riscaldamento, il funzionamento e l'ordinaria manutenzione, la custodia intesa come gestione con apertura e chiusura e sorveglianza degli spazi concessi in locazione, il taglio dellerba/fieno per almeno 3 volte lanno, con cadenza periodica, delle aree meglio individuate nellallegata planimetria (allegato 2) in colore giallo, il mantenere negli spazi citati e nelle aree esterne pertinenziali il massimo ordine e la pi scrupolosa pulizia, impedendo con ogni accorgimento che gli spazi succitati emanino esalazioni sgradevoli e/o nocive, il provvedere a propria cura e spese munirsi di appositi contenitori per depositarvi e smaltirvi i rifiuti umidi e/o di ogni genere, che dovessero derivare dallattivit) nonch, per la quota di competenza del Conduttore, tutti gli oneri per la fornitura dei servizi comuni e per la gestione ed ordinaria manutenzione delle parti comuni (di seguito, gli "Oneri Accessori") saranno a carico del Conduttore.
6.2 Il conduttore ha lobbligo di volturare/intestare a proprio nome tutte le utenze e quindi pagare direttamente gli importi delle relative bollette agli erogatori dei relativi servizi; in alternativa deve rimborsare la Comunit Montana VVVR di quanto pagato per le utenze elettriche, idrauliche e di riscaldamento a seguito di contabilizzazioni operate dallEnte ed entro 30 giorni dalla richiesta di pagamento.
6.3 Il Conduttore si assume inoltre l'onere di pagare l'imposta sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani all'Ente competente.
7. Pagamenti
7.1 Il Conduttore non potr per nessun motivo omettere o ritardare il pagamento di qualsiasi importo dovuto ai sensi del presente contratto, n potr far valere alcuna eccezione od azione se non dopo aver effettuato il pagamento di quanto dovuto al Locatore, dovendo il Conduttore far valere ogni sua pretesa in un separato giudizio.
7.2 In caso di ritardato pagamento di qualsiasi importo dovuto ai sensi del presente contratto rispetto alla scadenza ivi prevista, il Conduttore, senza necessit di costituzione in mora, sar tenuto a corrispondere al Locatore interessi moratori da calcolarsi in base al tasso d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua pi recente operazione di rifinanziamento effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di 7 (sette) punti percentuali, nonch al rimborso di ogni consequenziale spesa sostenuta a causa del ritardato e/o omesso pagamento.
7.3 Il Conduttore dovr effettuare tutti i pagamenti di cui al presente contratto a mezzo di autorizzazione permanente all'addebito sul proprio conto corrente bancario (RID).
8. Garanzie
8.1 A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni di cui al presente contratto, il Conduttore consegner al Locatore, prima della consegna dell'Immobile, una garanzia finanziaria tramite atto di fideiussione per un importo di Euro., pari a3mensilit del Canone offerto in sede di gara (di seguito, la "Garanzia"). Latto di fideiussione potr essere rilasciato dai seguenti soggetti:
per la fideiussione bancaria da primario Istituto di Credito;
per la polizza fidejussoria, dalle imprese di assicurazioni regolarmente autorizzate allesercizio del ramo Cauzioni (D.P.R. 13.2.1959 n. 449 e successive modificazioni e legge 10.6.1982 n. 348) nonch dagli intermediari finanziari iscritti allelenco speciale di cui allart. 107 del D.Lgs. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivit di rilascio di garanzie, a ci autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica.
Limpegno del fideiussore deve:
garantire il versamento dellimporto della cauzione su semplice richiesta della Comunit Montana e con rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui allart. 1944 del codice civile;
avere validit fino alla completa esecuzione dellimpegno contrattuale, ogni eccezione esclusa e lo svincolo solo dietro la restituzione delloriginale della cauzione stessa.
8.2 La Garanzia dovr essere valida ed efficace per tutta la durata della locazione e per i 90 (novanta) giorni successivi. In caso di rinnovo o proroga del presente contratto, il Conduttore dovr consegnare al Locatore una nuova garanzia entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuto rinnovo o proroga del presente contratto.
8.3 Il Locatore potr in qualsiasi momento richiedere al Conduttore di adeguare l'importo della Garanzia di modo che corrisponda a3mensilit del Canone.
9. Consegna dell'Immobile e conformit dell'Immobile
9.1 Con la consegna dell'Immobile, il Conduttore costituito custode dello stesso.
9.2 Il Conduttore dichiara di avere trovato l'Immobile e i relativi impianti in buono stato di manutenzione, ai sensi HYPERLINK "http://bd88.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=88AG00002670&" dell'art. 1575 c.c., ed idonei all'uso cui l'Immobile adibito. Il Conduttore accetta l'Immobile e i relativi impianti nello stato in cui si trova.
9.3 Il Conduttore tenuto ad ottenere, a propria cura e spese, tutte le autorizzazioni richieste in relazione all'attivit svolta dal Conduttore all'interno dell'Immobile o negli spazi di pertinenza. Qualora ci comporti l'esecuzione di qualunque opera ovvero, successivamente, le competenti autorit ingiungessero l'esecuzione di qualunque opera in conseguenza dell'attivit svolta dal Conduttore all'interno dell'Immobile o negli spazi di pertinenza, il Conduttore dovr provvedervi, a propria cura e spese, e comunque in accordo con il Locatore. Il Locatore non si assume alcuna responsabilit circa la idoneit dell'Immobile e dei relativi impianti per le attivit previste dal Conduttore.
10. Manutenzione e riparazioni
10.1 Il Conduttore dovr eseguire, a propria cura e spese, tutte le opere di ordinaria manutenzione e le riparazioni ordinarie che l'Immobile o i relativi impianti ( es. elettrico, idrico-sanitario) dovessero richiedere (di seguito, le "Opere di Manutenzione").
10.2 Il Conduttore si assume ogni responsabilit per l'esecuzione a regola d'arte e in conformit alla normativa vigente (ivi incluso l'ottenimento delle prescritte autorizzazioni e certificazioni) in relazione alle Opere di Manutenzione, manlevando e tenendo indenne il Locatore da ogni relativa conseguenza.
10.3 Il Conduttore consentir al Locatore di accedere all'Immobile e alle aree di pertinenza, e di farvi accedere i suoi addetti e incaricati (ivi inclusi gli appaltatori del Locatore), per far eseguire le riparazioni, le modifiche, le installazioni di impianti particolari e generali che creder opportune, senza che il Locatore debba perci corrispondere alcun indennizzo o compenso al Conduttore, anche in deroga a quanto previsto HYPERLINK "http://bd88.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=88AG00002660&" dall'art. 1584 c.c..con un preavviso di 7 giorni salvo in casi di urgenza anche senza preavviso.
10.4 Nel caso in cui il Conduttore non provveda tempestivamente ad effettuare le Opere di Manutenzione, il Locatore, senza bisogno di diffida, potr sostituirsi al Conduttore. A tal fine:
a) il Locatore potr accedere all'Immobile, e farvi accedere i suoi addetti e incaricati (ivi inclusi gli appaltatori del Locatore), per far eseguire le Opere di Manutenzione;
b) il Conduttore sar tenuto a rimborsare al Locatore, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta, i costi cos sostenuti dal Locatore e non potr far valere alcuna eccezione od azione se non dopo aver effettuato il pagamento di quanto dovuto al Locatore.
10.5 Il Conduttore rinuncia a valersi delle disposizioni di cui HYPERLINK "http://bd88.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=88AG00002660&" all'art. 1584 c.c..
11. Modifiche - Miglioramenti - Addizioni
11.1 Il Conduttore si obbliga a non apportare alcuna modifica, miglioria, innovazione, trasformazione all'Immobile ed ai relativi impianti, senza il preventivo consenso scritto del Locatore.
11.2 Nel caso in cui il Locatore autorizzi delle modifiche, migliorie, innovazioni, trasformazioni all'Immobile ed ai relativi impianti, il Conduttore fornir senza ritardo al Locatore, a propria cura e spese, copia dei relativi progetti e una planimetria aggiornata dell'Immobile e dei relativi impianti.
11.3 Se per le modifiche che il Conduttore apporta all'Immobile sono richieste autorizzazioni pubbliche o simili, tali autorizzazioni sono richieste a cura e spese del Conduttore, che manlever e terr indenne il Locatore da ogni relativa conseguenza. Il Conduttore, tra le altre cose, sar tenuto ad effettuare tutte le comunicazioni necessarie od opportune, ivi incluse le comunicazioni agli Enti locali e al catasto, ove richiesto.
11.4 Al termine, comunque intervenuto, della locazione, i miglioramenti, le innovazioni, le trasformazioni, le modifiche, le addizioni eseguiti dal Conduttore resteranno a favore del Locatore, senza che il Conduttore abbia diritto ad alcun compenso o indennit, anche se tali miglioramenti e addizioni siano stati autorizzati dal Locatore, e ci in deroga a quanto previsto dagli HYPERLINK "http://bd88.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=88AG00002651+o+88AG00002650&" artt. 1592 e 1593 c.c., salva in ogni caso la facolt del Locatore di pretendere la restituzione dell'Immobile e degli impianti nello stato pristino, a spese del Conduttore. In nessun caso il Conduttore potr compensare i deterioramenti che si sono verificati con il valore di eventuali miglioramenti.
12. Sublocazione dell'Immobile e cessione del Contratto
12.1 Il Conduttore non potr cedere il presente contratto, n sublocare in tutto o in parte l'Immobile, senza il preventivo consenso scritto del Locatore.
12.2 Resta inteso che, anche nel caso in cui la cessione del Contratto ovvero la sublocazione dell'Immobile sia stata autorizzata dal Locatore, il Conduttore rester obbligato in solido con il terzo subentrante per tutte le obbligazioni nascenti dal presente contratto.
13. Divieti
13.1 Senza il preventivo consenso scritto del Locatore, fatto divieto al Conduttore:
a) di porre fissi, infissi, tende da sole, esporre targhe, insegne o scritte;
b) di ingombrare anche soltanto temporaneamente i luoghi di uso comune;
c) di posteggiare cicli, motocicli, automezzi o veicoli in genere al di fuori degli spazi a ci destinati e concessi in uso al Conduttore;
d) di collocare casseforti o altri oggetti di peso eccessivo;
e) di installare condizionatori e apparecchi a gas;
f) di installare antenne radio o TV (o antenne di apparecchi di video-sorveglianza) sul tetto o comunque all'esterno dell'Immobile.
14. Assicurazioni
14.1 Il Conduttore obbligato a stipulare apposita polizza assicurativa:
a garanzia di danni allunit immobiliare concessa in locazione ed unit immobiliari di terzi attigue e/o confinanti;
a garanzia di danni provocati a terzi nellespletamento dellattivit nonch di infortuni di personale impiegato nellattivit: RCT/O Responsabilit Civile verso Terzi, con un massimale non inferiore per la sezione RCT ad Euro 1.000.000,00 e per la sezione RCO a Euro 1.000.000,00 a garanzia di eventuali danni provocati a terzi nellespletamento dellattivit.
Tali coperture assicurative dovranno essere mantenute valide ed efficaci per tutta la durata della locazione.
14.2 Qualora l'importo della copertura assicurativa non copra interamente il valore del sinistro a causa di franchigie, limiti, esclusioni o massimali, sar obbligo del Conduttore risarcire all'avente diritto la parte di danno non rimborsata.
14.3 Il Conduttore deve fornire in qualsiasi momento prova in ordine alla efficacia delle polizze citate nei precedenti articoli e al pagamento dei relativi premi.
15. Responsabilit
15.1 Il Locatore non risponde, salvo l'ipotesi di dolo e colpa grave, per gli eventuali danni, comunque arrecati, al Conduttore, come pure al personale, ai mobili, alle attrezzature e agli impianti del Conduttore che si trovino all'interno dell'Immobile o nelle parti comuni dello stabile.
15.2 Il Locatore non risponde per danni che possano derivare al Conduttore da altri conduttori dell'Immobile o da terzi o da ignoti, anche per azioni colpose o dolose, in relazione all'Immobile, inclusi, a titolo esemplificativo, furti commessi o tentati nell'Immobile, con o senza scasso, come pure i danni da fermo parziale o totale dell'attivit del Conduttore, salvo i danni provocati per dolo o colpa grave del Locatore.
15.3 Il Locatore non risponde per i danni di qualsiasi genere che possano essere arrecati (anche da altri conduttori dell'Immobile o da terzi o da ignoti) ai veicoli (anche di terzi) in sosta nelle aree a parcheggio, coperte o scoperte, e/o nelle aree di pertinenza dello stabile in cui si trova l'Immobile, nonch ai veicoli (anche di terzi) in transito nelle predette aree, salvo i danni provocati per dolo o colpa grave del Locatore. Del pari, il Locatore non responsabile per furti, rapine o atti vandalici su tali veicoli, salvo il caso di dolo o colpa grave del Locatore. Le aree a parcheggio non concesse in locazione non sono custodite.
16. Risoluzione del contratto e recesso
16.1 Fatto salvo ogni altro rimedio di legge, il Locatore potr dichiarare risolto il presente contratto, ai sensi HYPERLINK "http://bd88.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=88AG00002808&" dell'art. 1456 c.c., senza bisogno di diffida o messa in mora, nel caso in cui:
a) il Conduttore ritardi i pagamenti di qualsiasi importo dovuto ai sensi del presente contratto per oltre 20 giorni rispetto alla scadenza ivi prevista, fermo restando quanto previsto all'art. 7.2 del presente contratto;
b) il Conduttore violi quanto previsto dagli artt. 8, 9.3, 10.1, 11.1, 12.1, 13 e 14 del presente contratto.
c) il Conduttore non ottemperi agli obblighi di cui al comma 15 dellarticolo 8 (Il conduttore si obbliga a sue spese a dare continuit alla manifestazione annuale denominata Sagra delle Sagre, di cui la Comunit Montana ha il marchio, rispettandone i tempi, la durata, gli indirizzi ed i contenuti che hanno caratterizzato le precedenti edizioni e che sono allorigine del suo successo. A tale riguardo il conduttore tenuto a presentare, entro il 31 marzo di ogni anno, uno studio di fattibilit dellevento, completo di planimetrie, piano di sostenibilit economica, piani di sicurezza ed evacuazione e con i contenuti e gli indirizzi e le condizioni che hanno caratterizzato le precedenti edizioni. Il tutto dovr rispettare la vigente normativa in materia di sicurezza, accessibilit a disabili, ecc.
CARATTERISTICHE PRECEDENTI EDIZIONI
Espositori tra 100 e 160Limite massimo coperto 4.000 mq di cui circa 2.000 mq per stand e 2.000 mq per serviziStand spazio minimo circa 12 m q , c o s t o n o n s u p e r i o r e a / m q 1 7 0 P e r i o d o d i f e r r a g o s t o d a l 1 0 / 0 8 a l 2 0 / 0 8 c i r c a . S t r u t t u r a i n t u b i e g i u n t i , a p e r t a p e r g a r a n t i r e u n a c o r r e t t a a r e a z i o n e e s t i v a a v e n t e c a r a t t e r i s t i c h e t e c n i c h e a t t e a s o d d i s f a r e u n c o m o d o a l l e s t i m e n t o d a p a r t e d e g l i e s p o sitori, un funzionale percorso pedonale interno;
Il Dirigente di settore ha 15 giorni per formalizzare le modifiche, le condizioni ulteriori che, obbligatoriamente il conduttore deve recepire entro il 30 aprile di ogni anno ripresentando la documentazione di cui sopra integrata e rettificata in virt di quanto statuito dal Dirigente. In caso di mancata realizzazione della Sagra delle Sagre o di mancata presentazione di quanto richiesto e/o la sua incompletezza, il contratto di locazione si intende risolto di diritto ai sensi dellart. 1456 c.c.) del bando di gara e, quindi, in caso di mancata realizzazione della Sagra delle Sagre o in caso di mancata presentazione di quanto richiesto ad integrazione o a rettifica del Dirigente di settore.
17 Oneri e spese
17.1 Gli oneri e le spese relativi al presente contratto (ivi incluse eventuali tasse, bolli o imposte), sono a totale carico del Conduttore.
18. Domicilio del Conduttore
18.1 A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi ed ai fini della competenza giudiziaria, il Conduttore elegge domicilio nell'Immobile, anche per il caso in cui egli, in seguito, non lo occupi pi.
19. Diritto applicabile
19.1 Il presente contratto regolato dalla legge italiana.
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Il Locatore
Il Conduttore
Ai sensi degli HYPERLINK "http://bd88.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=88AG00002936+o+88AG00002935&" artt. 1341 e 1342 c.c.il Conduttore espressamente approva gli artt.:
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